Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1988 al 9 ottobre 2010. 480 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

tolto: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

tolto: b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attivita' contrattuale di cui al presente comma. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

tolto: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresi' i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

tolto: b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1988-10-04;436~art1 · fonte del testo