Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 12 — Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

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Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.

Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46~art12 · fonte su Normattiva