Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 13 — Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

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Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di abitabilita', l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovra' essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.

Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46~art13 · fonte su Normattiva