Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 17 — Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

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I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46~art17 · fonte su Normattiva