Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 4 — Accertamento dei requisiti tecnico-professionali

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L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali e' espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese e' espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie piu' rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attivita' disciplinate dalla presente legge; la commissione e' presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 15 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46~art4 · fonte su Normattiva