Il personale investito di funzioni giudiziarie dalla Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sara' utilizzato per altre funzioni. Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo. Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale e' equiparato al personale civile appartenente alla "super-categoria".

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art9 · fonte su Normattiva