Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianita' stessa sia gia' maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art10 · fonte su Normattiva