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Coloro che dal 1 giugno 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole effettivo servizio come commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianita' dalla data di inizio di detto servizio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1973-06-05;319~artunico · fonte del testo