I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile. Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.

Testo vigente dal 23 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;857~art4 · fonte del testo