Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 11 — Durata, limiti e condizioni dei finanziamenti per nuove costruzioni e per lavori di trasformazione

I finanziamenti, sia in valuta estera, sia in valuta nazionale a favore dei committenti, di cui al precedente articolo, hanno durata non eccedente i quindici anni e non possono essere accordati senza preventivo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Detto Comitato e' all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile. L'importo dei finanziamenti non puo' superare in nessun caso il 50 per cento del prezzo complessivo della nave in costruzione o del prezzo dell'appaiato motore da installare a bordo in caso di trasformazione, in relazione agli ammontari determinati dal Ministro per la marina mercantile. Le navi ammesse al finanziamento non possono essere alienate a stranieri, salvo che il finanziamento non sia stato estinto.

Testo vigente dal 29 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art11 · fonte del testo