Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1991 al 30 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti del Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle commissioni tributarie, assunti entro il 1 ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneita' su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di eta'. Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, e' tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di L. 200.1 E' fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali. Gli incarichi conferiti dopo il 1 ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1991, n. 202

1

La L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e' elevato a lire 3.000 dal 1 agosto 1991".

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 30 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-04-19;165~art3 · fonte su Normattiva