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Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmenteattivita' di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art1 · fonte su Normattiva