Art. 1 — Ambito soggettivo d'applicazione
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Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmenteattivita' di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
