Art. 5 — Integrazione dei contratti
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Nelle ipotesi di nullita' di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
- a)il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
- b)gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
