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Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art7 · fonte su Normattiva