Art. 7 — Decorrenza delle valute
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
