Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile e' sostituito dal seguente: "I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".
Testo vigente dal 20 agosto 1993
