Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito". All'articolo 2479 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".

Testo vigente dal 20 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;310~art1 · fonte su Normattiva