Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.

Testo vigente dal 3 marzo 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-02-25;39~art8 · fonte su Normattiva