Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.
Testo vigente dal 3 marzo 2000
