E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.

Testo vigente dal 3 marzo 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-02-25;39~art1 · fonte su Normattiva