(( Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della presente legge, l'Autorita' ravvisa un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione e' gia' cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine l'Autorita' puo' imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorita' opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalita'. Tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Se l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguarda le attivita' dei suoi membri, l'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento della somma dei fatturati totali a livello mondiale realizzati nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilita' finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della sanzione non puo' superare il 10 per cento del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Quando a un'associazione di imprese e' irrogata una sanzione tenendo conto del fatturato dei suoi membri ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 15, comma 1-bis, e l'associazione non e' solvibile, essa e' tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo della sanzione. Se tali contributi non sono stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato dall'Autorita', l'Autorita' puo' esigere il pagamento della sanzione direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che ha costituito l'infrazione. Se necessario per garantire il pagamento integrale della sanzione, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, l'Autorita' puo' anche esigere il pagamento dell'importo della sanzione ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si e' verificata l'infrazione. Tuttavia, non puo' esigersi il pagamento dalle imprese che dimostrano che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione e che o non erano a conoscenza della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine. Se, in base alle informazioni di cui dispone, l'Autorita' ritiene che non sussistono le condizioni per ravvisare un'infrazione, l'Autorita' puo' assumere una decisione in tal senso. Quando, dopo aver informato la Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'Autorita' ritiene che sono venuti meno i motivi di intervento e chiude pertanto il procedimento istruttorio, ne informa di conseguenza la Commissione europea. )) In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. (( L'Autorita' puo' irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalita' di mora il cui importo puo' giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

  • a)ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;
  • b)ottemperare alle misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 14-bis;
  • c)rispettare gli impegni resi obbligatori mediante decisione ai sensi dell'articolo 14-ter. ))

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/2020

    Questione inammissibile
    28 luglio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, che interviene sulla disciplina delle diffide e sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti, atteso l'intervenuto esaurimento dei rapporti di cui ai giudizi a quibus in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 2009, concernente la normativa applicabile ratione temporis . Benché il rimettente argomenti che i rapporti oggetto del suo esame non sarebbero esauriti - pur riconoscendo l'esistenza del giudicato interno di cui alla citata sentenza - perché, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in tema di esecuzione delle sanzioni penali, il rapporto deve ritenersi esaurito soltanto con l'esecuzione dell'ultimo frammento di pena, la giurisprudenza richiamata è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà personale, per cui vengono in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell'intangibilità del giudicato. Siffatti profili, invece, non sono presenti nel caso, come quello del giudizio a quo , di una sanzione amministrativa pecuniaria, perché essa non mette in gioco beni essenziali come la libertà personale e se un frammento della stessa risulta ancora non eseguito, ciò dipende dalla volontà dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 15 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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