Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 20 — Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

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COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262)). Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. L'autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262)). Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'articolo 10. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007

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