Art. 28 — Autorizzazioni
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La Banca d' Italia, in conformita' delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata in conformita' dei predetti criteri. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d' Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994
