Art. 30 — Conflitti di interesse
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Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 1 gennaio 1994
