(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione). Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-03;493~art2 · fonte su Normattiva