Art. 3 — Funzioni del Servizio sanitario nazionale
E' compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Ai fini di cui alla presente legge, e' compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
- a)l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
- b)l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
- c)la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
- d)il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unita' operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. Il dipartimento per la prevenzione delle unita' sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza piu' ampi di una singola unita' sanitaria locale. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unita' sanitaria locale e' preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entita' delle risorse ad essi destinate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
