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Allo Stato competono:

  • a)le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;
  • b)la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche' dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
  • c)la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonche' il controllo della compatibilita' dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;
  • d)la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
  • e)la determinazione di norme tecniche generali:
  • 1)per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
  • 2)per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche' le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
  • 3)per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
  • 4)sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali piu' restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690

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Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma del presente articolo "e' prorogato di due mesi".

Testo in vigore dal 10 ottobre 1976 al 13 giugno 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art2 · fonte su Normattiva