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Le imprese con impianti gia' in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1 gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalita' e nei tempi previsti dalla normativa della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art20 · fonte su Normattiva