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Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

  • a)la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
  • b)la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;
  • c)il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
  • d)l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;
  • e)la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove e' ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo. Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola. Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere. I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni s'intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art4 · fonte su Normattiva