La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con legge:
- a)a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
- b)a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";
- c)ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.
Testo vigente dal 10 luglio 1971
