La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con legge:

  • a)a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
  • b)a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";
  • c)ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

Testo vigente dal 10 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;442~art3 · fonte su Normattiva