Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle localita' abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art20 · fonte su Normattiva