Art. 10 — Domanda di registrazione
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Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente puo' chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento comerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione. E' consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validita' o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
