Art. 11 — Esame della domanda di registrazione
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L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarita' formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonche' la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 13.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
