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Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui all'articolo 13.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art12 · fonte su Normattiva