Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Art. 17 — Atti di contraffazione
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Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:
- a)la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- b)la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- c)l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
