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L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non puo' essere iniziata prima della registrazione e puo' essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire unmilione a lire diecimilioni. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione ne' essere sottopposti a misure cautelari.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art20 · fonte su Normattiva