Art. 22 — Nullità della registrazione
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La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera c), 7, 8 e 10. La sentenza che pronuncia la nullita' della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
