Art. 25 — Copertura finanziaria
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Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attivita' svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
