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I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facolta' di:

  • a)riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
  • b)sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformita' al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2. I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art4 · fonte su Normattiva