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I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

  • a)la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;
  • b)la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;
  • c)al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:
  • 1)cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;
  • 2)cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;
  • 3)cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 16 aprile 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art5 · fonte su Normattiva