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Ogni topografia e' protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione e' concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art7 · fonte su Normattiva