Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unita' di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unita' di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1409~art6 · fonte del testo