1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente:
- a)con la violenza o con la minaccia di violenza s'impadronisce di una nave o ne esercita il controllo; oppure
- b)compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto e' di natura tale da pregiudicare la sicurezza della nave; oppure
- c)distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure
- d)colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure
- e)distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave; oppure
- f)comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo cosi' in pericolo la sicurezza di navigazione di una nave; oppure
- g)ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad f), del presente paragrafo. 2. Commette altresi' un reato chiunque:
- a)tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure
- b)istiga un'altra persona a commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1, se il reato e' effettivamente commesso, o si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure
- c)minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se tale minaccia e' tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia o meno accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
