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[1]All'art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«Nella scelta e' in facolta' del Ministro per la giustizia di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termine degli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562».

Testo in vigore dal 2 aprile 1932 al 8 ottobre 1937

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;241~art2 · fonte del testo