Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari
Art. 4 — Stabilimenti di pena
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Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
