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Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' produttive, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 120 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1993
