Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 10 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Salvo disposizioni contrarie risultanti dalle presenti norme, una nave quando e' in navigazione deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a sei rombi (67 gradi e mezzo) su ciascun lato della nave e di intensita' luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia. A bordo delle piccole navi, se a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non e' possibile fissare il predetto fanale, si deve avere pronta sottomano una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che devono essere mostrati all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione. Un idrovolante in flottaggio deve portare sulla coda un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce Ininterrotta su un arco d'orizzonte di 140 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce per 70 gradi su ciascun lato dell'idrovolante a partire dalla poppa e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art10 · fonte del testo