Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 13 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Nulla, nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dal Governo di qualsiasi Stato, relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione e di fanali per segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio, delle navi da pesca intente a pescare in flottiglia, e degli idrovolanti in acqua. Quando il Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione e impiego, non possa pienamente ottemperare ad una qualsiasi delle presenti norme per quanto riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' dei fanali o dei segnali senza intralciare la funzione militare della nave o dell'idrovolante, tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre disposizioni concernenti il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' dei fanali o dei segnali che il Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza quanto piu' stretta possibile dalle presenti norme nei riguardi di detta nave o idrovolante.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art13 · fonte su Normattiva