Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 14 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. Leggi il testo vigente →
Una nave che naviga a vela e contemporaneamente a mezzo di macchina deve portare durante il giorno, di prora, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un cono nero, col vertice rivolto verso il basso, del diametro alla base non inferiore a metri 0,61 (2 piedi).
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
