Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 18 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Quando due navi a propulsione meccanica si fanno incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla sinistra dell'altra. Il presente articolo si applica unicamente ai casi in cui le navi si muovono incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, e non e' applicabile a due navi che, continuando nelle loro rotte rispettive, possono passare libere l'una dall'altra. I soli casi in cui essa si applica sono quelli nei quali ciascuna delle due navi si muove incontro all'altra dritto di prora o quasi; in altri termini, ai casi in cui, di giorno, ciascuna nave vede gli alberi dell'altra sullo stesso allineamento, o quasi, dei propri; e, di notte, nei casi in cui ciascuna nave e' in posizione tale da scorgere entrambi i fanali laterali dell'altra. Essa non si applica, di giorno, nei casi in cui una nave ne vede un'altra di prora che traversa la propria rotta, o, di notte, nei casi in cui il fanale a luce rossa dell'una e' opposto al fanale a luce rossa dell'altra, o il fanale a luce verde dell'una e' opposto al fanale a luce verde dell'altra; oppure nei casi in cui una nave vede di prora il fanale a luce rossa dell'altra senza vedere quello a luce verde, o il fanale a luce verde senza vedere quello a luce rossa; oppure quando si vedono tutti e due i fanali a luce verde e a luce rossa in qualunque altra direzione fuorche' di prora. Agli effetti del presente articolo e degli articoli da 19 a 29 inclusi, ad eccezione di quanto disposto al terzo comma dell'art. 20 e dell'art. 28, un idrovolante in acqua deve essere considerato come una nave e l'espressione " nave a propulsione meccanica " deve essere interpretata in conformita'.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art18 · fonte su Normattiva