Art. 20 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciare libera la rotta alla nave a vela salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 26. Il presente articolo non da' il diritto ad una nave a vela di intralciare, in un canale ristretto, il transito sicuro di una nave a propulsione meccanica la quale puo' soltanto navigare in tale canale. Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia, quando vi e' pericolo di collisione esso deve attenersi alle presenti norme.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
