Art. 21 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Quando in base alle presenti norme, una delle due navi deve lasciare libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocita'. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova cosi' vicina all'altra che la collisione non puo' essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anche essa deve agire nel modo piu' adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 27 e 29).
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
